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Lavori che richiedono SCIA edilizia

La segnalazione certificata di inizio attività è una sorta di evoluzione della CILA. In sostanza, con poche modifiche la CILA diventa una SCIA. Con la SCIA occorre l’intervento di un professionista tecnico abilitato, che certifichi la bontà del lavoro. Vanno, inoltre, indicate le seguenti informazioni: il nome dell’impresa che effettua i lavori, non è previsto il pagamento di oneri al Comune e gli interventi possono partire immediatamente (il Comune può, però, bloccare il cantiere entro 30 giorni per non conformità di natura tecnica o giuridica).

Ma quali sono i lavori che rientrano nel campo della SCIA?

I lavori realizzabili con la Scia possono iniziare il giorno stesso in cui si presenta la documentazione.

In base al decreto SCIA 2 La SCIA dovrà essere utilizzata per:
– gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio;
– interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
– interventi di ristrutturazione edilizia;
– le varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
– le varianti a permessi di costruire che non portano a una variazione essenziale, ma solo se sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesta dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

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